IMU - Imposta Municipale Unica


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A decorrere dal 1° gennaio 2020 la “nuova” IMU è disciplinata  dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 160 del 27 dicembre 2019   che ha contestualmente abolito la TASI. È un'imposta di natura patrimoniale il cui presupposto consiste nel possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato e a qualsiasi uso destinati.
Il regolamento comunale è una norma secondaria che specifica alcuni elementi generali della norma principale, tenendo conto delle problematiche e delle esigenze dei contribuenti presenti all’interno del territorio dell’Ente e assicura la gestione dell’imposta conformemente ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza posti alla base dell’azione amministrativa.
In particolare regolamenta i seguenti aspetti :

Soggetto attivo
Soggetto passivo
Presupposto dell’imposta ed esclusioni
Definizione di fabbricato, aree fabbricabile e terreno agricolo
Abitazione principale e pertinenze
Base imponibile
Determinazione delle aliquote
Detrazioni dell’imposta sull’abitazione principale
Fabbricati  di interesse storico , inagibili ed inabitabili
Versamenti
Esenzioni
Attività di controllo, interessi moratori e sanzioni
Rimborsi e compensazioni

  

Le aliquote sono deliberate ed approvate dal Consiglio Comunale e successivamente pubblicate sul sito del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze).
La pubblicazione sul MEF costituisce ai sensi del Comma 13-bis dell'Art. 13 del D.L.n. 201 del 2011 e del Comma 688 dell'Art. 1 della Legge 147/2013 condizione di efficacia per l'anno di riferimento.
 

Codici tributo:



3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9 (di competenza del Comune);
3914 IMU terreni (di competenza del Comune);
3916 IMU aree fabbricabili (di competenza del Comune);
3918 IMU altri fabbricati (di competenza del Comune);
3925 IMU fabbricati cat. D aliquota (di competenza dello Stato) ;
3930 IMU fabbricati cat. D aliquota (di competenza del Comune);
3939 IMU fabbricati Beni Merce aliquota vigente 2020/2021.

Valori aree fabbricabili distinti per anno

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Con la dichiarazione IMU il contribuente mette a conoscenza il Comune di quelle variazioni, oggettive o soggettive, da cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta. La dichiarazione non deve essere presentata quando le variazioni sono relative ad eventi conoscibili dal Comune in quanto rilevabili dalle banche dati dell’Agenzia del Territorio o dell’Anagrafe comunale.
Per conoscere i casi per cui deve essere presentata la dichiarazione IMU è necessario fare riferimento alle istruzioni per la compilazione del modello.
La dichiarazione dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Valledoria, oppure inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo "protocollo@pec.comune.valledoria.ss.it" entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La dichiarazione IMU avrà effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati.
Nell’ambito dell’obbligo dichiarativo dei contribuenti previsto dal comma 769, in ogni caso ai fini dell’applicazione dei benefìci previsti dal comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), ossia alloggi sociali e contribuenti “militari”, e al comma 751, terzo periodo, ossia esenzione beni merce dal 2022, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.
Il mancato adempimento dell’obbligo dichiarativo determina in via generale, per tutti i casi in cui è previsto detto onere, la decadenza dal beneficio stabilito dalle norme.