A titolo indicativo e non esaustivo, sulla base di quanto disposto dalla Legge Regionale n.16/2017 e ss.mm.ii., le strutture ricettive nelle quali, se presenti sul territorio, si applica l’imposta di soggiorno sono:
Strutture ricettive alberghiere : Albergo, Albergo residenziale, Albergo diffuso, Villaggio albergo;
Strutture rivettive all'aria aperta : Campeggi e villaggi turistici, Area sosta caravan, Autocaravan ed altri mezzi simili mobili di pernottamento;
Strutture ricettive extra - alberghiere : Case per ferie, Ostello della gioventù, Affittacamere, Case ed appartamenti per vacanze (CAV), Residence Esercizio saltuario del servizio alloggio e prima colazione (Bed and Breakfast), Turismo rurale, Agriturismo, Unità immobiliari non adibite ad abitazione principale concesse in locazione ovvero in comodato con finalità turistiche ai sensi
dell’art.1, comma 2, lettera c) della Legge n.431/1998 e ss.mm.ii. locazioni brevi di cui all’art.4 del D.L. n.50 del 24.04.2017, convertito con modificazioni dalla Legge n.96/2017 e ss.mm.ii. tutte le altre unità immobiliari a destinazione abitativa locate o cedute in comodato da privato edo da operatori economici per uso di fatto turistico o ricreativo.